Il DDT è stato introdotto con il DPR 472/96 in sostituzione alla precedente Bolla di Accompagnamento. Serve per certificare il trasferimento di merci dal cedente al cessionario. Il trasporto può essere effettuato sia dal mittente che dal destinatario, oppure tramite una terza parte.
NUOVE POSSIBILITÀ
-
- Il DDT non deve necessariamente accompagnare la merce, ma può essere trasmesso in via telematica il giorno stesso in cui ha inizio la consegna, il vettore deve viaggiare con la sola scheda di trasporto. (Circolare n. 249 11-10-1996 = “essere spediti nel giorno in cui è iniziato il trasporto dei beni oltre che tramite servizio postale, anche a mezzo corriere oppure tramite gli strumenti elettronici già richiamati nel paragrafo 2.1 della predetta circolare n. 225/E”.
-
- In caso di fatturazione differita si contempla la possibilità di usare altro documento, l’avviso di spedizione merce, meglio conosciuto come “Despatch Advice” (DESADV) (art. 21, comma 4 DPR 633/72 “altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472”.)
-
- La normativa vigente consente inoltre la produzione e la conservazione del DDT da parte del cedente non solo in modalità cartacea classica, ma anche in solo formato digitale.
-
- Non sussiste obbligo di firma da parte del cessionario all’atto del ricevimento del DDT stesso. (Circolare n.36/E 6-12-2006 “Dal momento che il documento di trasporto è completo di ogni elemento obbligatorio sin dall’origine, senza che né il soggetto emittente né i successivi soggetti riceventi siano tenuti ad eseguire sul d.d.t. ulteriori annotazioni, deve ritenersi ammissibile l’emissione del d.d.t. sotto forma di documento informatico”.)
POSSIBILI FIRME ELETTRONICHE SUL DDT
Ai fini fiscali quindi la firma sul DDT non è necessaria. In questo caso potrebbe essere efficace un modello di dematerializzazione unilaterale degli archivi dove il fornitore gestisce e conserva il documento in modo elettronico generando una stampa o trasmissione dello stesso verso i due attori restanti del flusso. In questo caso il fornitore stesso rinuncia alla prova di consegna della merce.
Nel caso in cui il fornitore necessiti di una prova giudiziaria della presa in carico e/o consegna della merce è necessario rivedere il processo inserendo dispositivi di Firma Elettronica nella “relazione a tre” tra fornitore, cliente e trasportatore.