Fattura ElettronicaFirma Digitale e Firma Elettronica, differenza | Archivist

22 Settembre 2017

Tendiamo spesso ad identificare la firma elettronica e quella digitale come se fossero la stessa identica cosa, ma non è così.
Su ogni documento digitale è possibile apporre differenti tipi di firma elettronica e la tipologia influisce sul valore legale attribuibile allo scritto.
La sottoscrizione elettronica garantisce alcune delle caratteristiche primarie richieste dall’attuale asset normativo: integrità, affidabilità, riservatezza, sicurezza sulla provenienza ed autenticità.

LA DIFFERENZA TRA FIRMA ELETTRONICA E FIRMA DIGITALE

La Firma Elettronica Semplice è “L’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.”(CAD D. Lgs n. 82 07 marzo 2005). Chiamata anche “Firma Debole”, lega il documento ad uno pseudonimo più che ad un firmatario. Tra gli strumenti di certificazione elettronica è considerata di primo livello sia sul profilo delle caratteristiche tecniche sia sul profilo del valore legale.

Ad un livello tecnologico e legale superiore si trova la Firma Elettronica Avanzata o FEA cioè “Insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati. ”(CAD D. Lgs n. 82 07 marzo 2005). In questo caso il documento ha validità fino a querela del falso. Un esempio pratico è la firma grafo-biometrica effettuata con tavoletta grafica.
La FEA diviene qualificata nel caso in cui venga eseguita tramite dispositivi sicuri come smart card o token.

Infine la Firma Digitale è “Un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.”(CAD D. Lgs n. 82 07 marzo 2005). Permette quindi di garantire l’autenticità del documento al destinatario e garantisce l’integrità del documento rendendolo non modificabile.
Il documento informatico sottoscritto in questo modo non è liberamente valutabile in giudizio e soddisfa il requisito della forma scritta.

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