Fattura ElettronicaFattura Elettronica e Agenzia Entrate: deleghe agli intermediari | Archivist

20 Giugno 2018

Fattura Elettronica e Agenzia Entrate: nuove regole per le deleghe agli intermediari

L’Agenzia delle Entrate ha indicato nuove regole per la delega agli intermediari dei servizi legati alla e-Fattura e indicazioni sui soggetti delegabili.

La Fatturazione Elettronica si avvicina e, probabilmente, starà destando interrogativi e dubbi.
In realtà, ancora pochi sanno che questa nuova procedura amministrativa può diventare “ordinaria amministrazione” facilmente e velocemente, senza sforzi economici ed energetici eccessivi.

L’Agenzia delle Entrate, al fine di chiarificare la situazione attuale, ha emesso nuove istruzioni riguardo alle deleghe per l’uso dei servizi da parte degli intermediari ed ai soggetti delegabili.

I SERVIZI DELEGABILI

REGISTRAZIONE DELL’INDIRIZZO TELEMATICO: l’intermediario può registrarlo indicando il soggetto che deve ricevere le fatture elettroniche. Questo indirizzo corrisponde alla PEC o al Codice Destinatario.

CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE DELLA E-FATTURA O DUPLICATI: le azioni che rientrano in questa categoria sono molteplici.

  • ricercare, visionare e acquisire fatture elettroniche inviate/ricevute dal soggetto delegante attraverso lo SdI
  • consultare dati trasmessi per prestazioni transfrontaliere effettuate o ricevute dal soggetto delegante
  • consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA del soggetto delegante
  • consultare i dati IVA delle fatture emesse e ricevute dal soggetto delegante
  • consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute dal soggetto delegante
  • consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA
  • indicare al SdI “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante

I SOGGETTI DELEGABILI

Per la fatturazione elettronica l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, individuato i soggetti delegabili.
Questi ultimi sono indicati all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Come si può delegare un soggetto idoneo?

Le delega può essere conferita attraverso Entratel o Fisconline o, ancora, presentando l’apposita modulistica agli uffici dell’AdE è possibile.
Essa è valida 4 anni e revocabile in qualsiasi momento.

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