Fattura elettronica differita: date e tempi di pagamento
La fattura elettronica differita seguirà le stesse regole in vigore per quella cartacea. Di seguito i tempi ed i modi per crearla ed inviarla.
La fatturazione elettronica B2B è diventata ufficialmente obbligatoria dal 1 Gennaio 2019.
L’Agenzia delle Entrate, attraverso il proprio sito web, sta rispondendo alle domande più frequenti. Tra queste ultime sono presenti anche diversi interrogativi riguardo la fattura differita.
Nello specifico i soggetti obbligati ad utilizzare la e-Fattura si stanno domandando come comportarsi con eventuali fatture elettroniche differite.
Sarà ancora possibile utilizzare fatture differite o si potrà fare uso solamente delle fatture immediate? Eventualmente, quali sono i modi ed i tempi per l’emissione di una fattura elettronica differita?
In che mese registrare contabilmente il documento ricevuto successivamente?
FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA, MODI E TEMPI DI EMISSIONE
Secondo quanto affermato dall’AdE il 21 Dicembre 2018 le norme rimarranno le medesime: le regole in vigore per le fatture differite si potranno applicare anche alla spedizione e consegna delle fatture elettroniche.
Il riferimento normativo è ancora l’articolo 21. comma 4 del Dpr 633/72.
UN ESEMPIO DI FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA
L’emissione della fattura differita deve avvenire entro il 15 del mese successivo a quello nel quale si è effettuata l’operazione.
Nel caso in cui la cessione di beni o servizi avvenga per esempio il 20 gennaio 2019, la e-Fattura differita potrebbe essere emessa il 10 febbraio 2019.
L’IVA potrà quindi fare riferimento al mese di gennaio.
La data della fattura differita non deve essere precedente a quella di emissione. In questo caso, quindi, la data indicata sarà il 10 febbraio 2019 e non prima.
Occorre emettere anche un DDT o un documento che abbia la stessa valenza di quest’ultimo al fine di attestare la cessione.
Il soggetto che riceverà la e-Fattura entro il 15 del mese successivo alla cessione, potrà registrarla in riferimento al mese nel quale si è svolta l’operazione.
FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA E FATTURA PROFORMA
Si consiglia di mantenere l’abitudine di creare una fattura proforma.
Questo documento non ha valore legale, ma esso attesta:
- descrizione della cessione del bene o servizio
- data di effettuazione dell’operazione
- identificativi del fornitore e del cliente
In questo modo, anche se ancora non si dispone della fattura elettronica, si può comunque avere un documento che faccia riferimento al fatto che verrà successivamente creata una fattura differita.