L’obbligo di adeguarsi, per quanto riguarda i rapporti commerciali tra Partite IVA, all’emissione di fatture in formato elettronico entrerà in vigore dal 1 Gennaio 2019.
Un’anticipazione di tale svolta si verificherà già dal 1 luglio 2018, sempre per quanto riguarda i rapporti B2B, per la cessione di benzina o gasolio per motori e per le prestazioni di subappaltatori nel quadro di un contratto di appalti pubblici sarà richiesta la fattura elettronica.
QUALI LE SANZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA DELLA DIRETTIVA?
Occorre, prima di tutto, evidenziare che una fattura emessa in formato analogico coincide con la non emissione, essa è perciò sostanzialmente inesistente. In questo caso sono previste sanzioni pari al 100% dell’imposta. (Art. 6 del D. Lgs. n. 471/97)
In caso invece di omissione della trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e/o prestazione di servizi, o anche in caso di inesattezza o incompletezza di questi, è prevista una sanzione di 2€ a fattura con un tetto massimo di 1000€ a trimestre.
Se la trasmissione dei dati avviene entro 15 giorni dalla scadenza (o se essi vengono corretti in caso di inesattezza), la sanzione è dimezzata.
Archivist offre un servizio cloud, che non necessita di nessun tipo di formazione per essere utilizzato, in grado di emettere una fattura elettronica e conservarla digitalmente a norma, come la legge impone: ArchiSMALL.