Fattura ElettronicaFattura Elettronica: quando si considera emessa? | Archivist

15 Maggio 2018

Fattura Elettronica: quando si considera emessa?

Il passaggio da un sistema di fatturazione cartaceo ad un sistema elettronico avrà una differenza sostanziale ovvero la data in cui la e-Fattura è da considerarsi emessa.

Quando una fattura elettronica è emessa inequivocabilmente? Dal 1 Gennaio 2019 la fatturazione cartacea va in pensione ed il formato elettronico sarà l’unico valido ed accettabile per attestare la cessione di prodotti e la prestazione di servizi tra privati.
Occorre chiarire quanto prima i dubbi rispetto alle novità più determinanti ed impattanti a livello di ordinaria amministrazione.

QUANDO UNA FATTURA ELETTRONICA È EFFETTIVAMENTE EMESSA?

Secondo il decreto IVA: “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.”

L’Agenzia delle Entrate, però, ha recentemente emesso un provvedimento in cui individua nuove regole tecniche ed operative, ma il criterio per gestire l’emissione della e-Fattura risualta essere parzialmente diverso.

Per conciliare le due disposizioni occorre fare riferimento a:

Secondo il primo “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.”, quindi, la fattura elettronica è da considerarsi emessa il giorno della consegna o spedizione.

Il punto 4.1, invece, spiega che “La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: la fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6 si considera non emessa.”

La fattura elettronica è emessa all’atto della sua trasmissione o messa a disposizione, ma questa indicazione deve trovare conciliazione con le disposizioni dell’Articolo 21 che segnalano come l’emissione coincida con il momento riportato nel campo “Data” del file XML.

Intrecciando i due riferimenti normativi, indipendentemente dalla data indicata nel file, la e-Fattura è da considerarsi emessa alla data della trasmissione.

Tuttavia una volta emessa, anche successivamente alla data indicata nel file, la data di emissione è quella indicata nel documento stesso.

Quindi, l’emissione è quella riportata sul documento anche nel caso in cui essa sia precedente al giorno della trasmissione. Il periodo di liquidazione, quindi, fa riferimento al mese indicato nel documento.

Per l’emittente,  ai fini dell’esigibilità del tributo, è irrilevante, quindi, il momento della trasmissione elettronica del documento.

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