Fattura Elettronica: ci saranno 9 mesi senza sanzioni
I primi 9 mesi dall’entrata in vigore della Fatturazione Elettronica B2B saranno senza sanzioni. Queste semplificazioni sono previste per agevolare la e-Fattura che partirà dal 1 Gennaio 2019.
La Fattura Elettronica sta arrivando e non ci saranno proroghe: dal 1 Gennaio 2019 diventerà obbligatoria da e verso tutte le partite IVA.
NO SANZIONI IN CASO DI RITARDO NELL’EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
Per venire incontro a tutte le aziende che devono adeguarsi alla fattura elettronica, sono stati previsti 6 mesi senza sanzioni.
Questo cuscinetto era stato proposto dal Consiglio dei Ministri che aveva approvato il nuovo decreto fiscale del 2019 con le misure previste per la Legge di Bilancio 2019.
Ad oggi questa “fase di tolleranza” potrebbe arrivare fino a nove mesi.
Questo è il volere espresso dal sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci.
Queste semplificazioni sono state proposte nel tentativo di ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici.
Per quanto riguarda quindi la fatturazione elettronica e l’assenza di sanzioni, sono previsti più step.
Da Gennaio 2019, infatti, il contribuente non verrà sanzionato nel caso in cui invii la fattura elettronica in ritardo ma, il documento dovrà comunque essere inviato entro il termine di presentazione della liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale).
Le sanzioni sono previste dall’articolo 6, comma 1 del Dlgs 471/1997 che possono andare dal 90% al 180% dell’imposta relativa in base alla gravità della dimenticanza.
Il decreto fiscale, inoltre, prevede che, a partire dal 1° Luglio 2019, le fatture possano essere emesse in ritardo, ma entro 10 giorni dalla prestazione del servizio. Cosa significa? Molto semplicemente, le fatture a partire dal prossimo Luglio non dovranno essere emesse per forza entro il giorno di pagamento del corrispettivo, ma potranno essere emesse entro 10 giorni dall’incasso.
Ricordiamo che saranno esonerati dall’obbligo tutti i professionisti che applicano il regime di vantaggio o il regime forfettario. In entrambi i casi si parla di regimi agevolati che stabiliscono un’unica aliquota sostitutiva che, nel primo caso, è del 5% e nel secondo del 15%.