Fattura ElettronicaCodice dell'Amministrazione Digitale 2016 | Archivist

13 Settembre 2017

L’8 settembre è uscito, in anteprima dal consiglio dei ministri, il testo correttivo al Codice dell’Amministrazione Digitale (Dlgs n.82 7 marzo 2005 o CAD).
Il testo ridefinito va ad integrare l’ultima modifica, cioè il decreto legislativo n. 179 del 26 luglio 2016Lo schema non è ancora pubblico: dovremo attendere 90 giorni perché venga approvato dopo il vaglio per portare il CAD alla sua sesta versione.

Vediamo di seguito alcune delle modifiche rilevanti.

Iniziamo con l’articolo 2, che viene modificato ed esteso ridefinendo i destinatari dell’adeguamento: pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici, società a controllo pubblico ed anche i privati (se non previsto diversamente).

La “Carta della Cittadinanza Digitale” (sez. II) è uno dei passaggi chiave dello schema. Nel testo viene ridefinita l’importanza e la forma del domicilio digitale, comunque aderente al regolamento eIDAS:“un indirizzo elettronico, eletto in conformità a quanto previsto dal presente Codice, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”. Tale domicilio dovrà essere obbligatoriamente eletto da tutti i soggetti di cui all’ articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese” ed inserito in un elenco in capo all’Anagrafe Nazionale della popolazione residente.

Passando all’articolo 20 vediamo l’inserimento di un nuovo tipo di firma elettronica : nella fattispecie quel processo che viene formato “previa identificazione del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’ AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore” .
Questa definizione pare riconducibile al sistema di “identificazione” SPID: l’intenzione è forse quella di dare una nuova spinta evolutiva a questo strumento garantendo valore probatorio ai documenti formati tramite esso.

Per quanto concerne la conservazione digitale, con gli articoli 49, comma 1 ed il nuovo articolo 71 viene identificata in AgiD lo strumento tecnico di emanazione di regole e linee guida specificando l’iter di pubblicazione.
Altre modifiche sono riferibili a diverse tematiche: un nuovo servizio di indicizzazione e ricerca dei documenti protocollati, disposizioni finanziarie, coordinamento Agid e Commissario straordinario etc. etc.

L’attesa è comunque lunga prima di vedere questa versione 6.0, che comunque, spesso rimanda , nei suoi articoli, ad ulteriori decreti attuativi o regole tecniche e linee guida Agid non ancora definiti.

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